Lo stabile si era assunto l’onere di manutenere il sistema di allarme.

Il condominio
risponde delle carenze del sistema di sorveglianza se hanno facilitato il furto
nel locale commerciale. È questa la decisione della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Latina del 20.9.2018.

Se il sistema di vigilanza si dimostra inadeguato
o malfunzionante, il condominio
risponde dei danni conseguenti al furto subito da un condomino, qualora lo
stesso sia anche custode dell’impianto,
tenuto alla sua conservazione, tanto da sopportarne le spese di manutenzione.

L’obbligo al
risarcimento prescinde dal fatto che l’impianto sia stato concesso in comodato
al condominio da una società incaricata del controllo del sistema di allarme,
specie quando le carenze strutturali
e il malfunzionamento del predetto
impianto siano state dalla stessa già segnalate al condominio, soggetto
obbligato in virtù del regolamento condominiale a regolare il servizio di
sicurezza e sorveglianza del centro.

Il caso
disciplinato dal Tribunale di Latina è quello della affittuaria di un negozio
all’interno di un centro commerciale in uno stabile condominiale, la quale ha
avviato il contenzioso contro ila proprietaria dell’immobile, il condominio e
la società incaricata del servizio di vigilanza, chiedendo il risarcimento dei
danni conseguenti ad un furto subito
nel negozio. La società di vigilanza aveva contestato la domanda deducendo che
sia la proprietaria del locale, sia il condominio erano al corrente
dell’inadeguatezza dell’impianto di allarme.

Il Tribunale di
Latina ha accolto la domanda condannando al risarcimento del danno il solo
condominio. Nel corso del giudizio sarebbe infatti emerso che, in virtù del
regolamento condominiale, il condominio avrebbe dovuto regolare “il servizio di sicurezza e sorveglianza del
centro avvalendosi anche di ditte esterne specializzate”
, con relativi
oneri a carico dei condomini. Per il Tribunale è innegabile che la clausola
regolamentare, pur nella sua genericità, abbia affidato al condominio il
servizio di sicurezza e sorveglianza del centro, addossando ai condomini anche
le spese per la manutenzione. Infatti, il condominio aveva stipulato un “contratto di abbonamento per collegamento,
controllo e pronto intervento operativo”
.

Dall’istruttoria
era altresì emerso che, anche in passato, vi erano stati dei tentativi di furto
e tali circostanze erano state portate a conoscenza – a cura della proprietaria
– del condominio e della società di vigilanza, la quale si era dichiarata
disposta ad implementare i sistemi di allarme, ma non prima del saldo delle
morosità. Il condominio tuttavia non si è mai adoperato né per “rivedere le condizioni contrattuali”
con la società di vigilanza, né al fine di conformare l’impianto in relazione
alle dimensioni del centro commerciale e, in particolare, a dotare di
infrarossi la cupola dello stesso, dalla quale peraltro sembra si siano
introdotti i malviventi.

Pertanto, esclusa
qualsivoglia responsabilità della proprietaria dei locali, risulta come unico responsabile proprio il
condominio.