La surrogazione dell’assicuratore ex art. 1916 cod. civ. (Nota a Cass. III Civ., 14.10.2016, n. 20740)
Come opera il diritto di surrogazione che l’art. 1916 cod. civ. riconosce all’assicuratore del danneggiato? Qual è la sua estensione? Chi sono i “terzi responsabili” nei confronti dei quali opera la surrogazione? È la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 20740/2016, a dare una risposta a queste domande.
Il caso.
La vicenda risale ad oltre trent’anni fa, nello specifico ad un incidente avvenuto il 27.9.1983 sulla Autostrada A8 che provocò danni alle strutture autostradali.
La Tirrena Assicurazioni Spa, che assicurava la Società Autostrade contro i danni, indennizzò quest’ultima e successivamente, nel 1986, agì in surrogazione nei confronti dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro nonché delle rispettive compagnie assicuratrici per la RC.
Il primo grado si concluse vent’anni dopo. Il Tribunale di Roma accolse la domanda di Tirrena nei confronti dei responsabili civili, ma rigettò quella proposta nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici sull’assunto che essa non potesse surrogarsi nei diritti della propria assicurata nei confronti degli assicuratori per la RC dei responsabili del sinistro, dal momento che l’art. 1916 accorda l’azione di surrogazione solo nei confronti dei “terzi responsabili” del sinistro, tra i quali non rientravano le compagnie assicuratrici dei danneggianti.
La Corte d’Appello capitolina confermò le motivazioni e le conclusioni del giudice di primo grado, aggiungendo il rilievo secondo cui detta conclusione fosse corroborata anche dalla circostanza che, in ipotesi di sinistro imputabile a più persone, il corresponsabile che aveva risarcito la vittima per intero avrebbe avuto diritto di regresso (ex art. 1055 cod. civ.) nei confronti degli altri corresponsabili, ma non nei confronti dei loro assicuratori per la RC.
Inquadramento normativo e ragioni del ricorso per cassazione.
A mente dell’art. 1916 cod. civ., “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”. La surrogazione non ha luogo, al di fuori delle ipotesi di dolo, se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [1].
La surrogazione dell’assicuratore è dunque una successione a titolo particolare di questi nella posizione giuridica (di credito risarcitorio) dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile del sinistro, quindi nel lato attivo del rapporto obbligatorio, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo. Il realizzarsi del fenomeno successorio (vale a dire la modificazione soggettiva attiva) comporta l’opponibilità al surrogante delle eccezioni invocabili nei confronti del surrogato alla data del subingresso, con la conseguenza che il terzo può solo contestare all’assicuratore la sussistenza dei presupposti e delle condizioni della surrogazione.
La surrogazione dell’assicuratore è una delle ipotesi di “surrogazione legale” previste dal Codice Civile all’art. 1203. Fuori dei casi di surrogazione ex lege, può aversi surrogazione anche per volontà delle parti (per volontà del creditore, quando questi, ricevendo il pagamento da un terzo, dichiara espressamente di volerlo far subentrare nei propri diritti nei confronti del debitore, c.d. “surroga per quietanza”; per volontà del debitore, quando questi, prendendo a mutuo una somma per pagare il creditore, può surrogare il mutuante nella posizione del creditore pagato, c.d. “surroga per imprestito”).
L’Impresa assicuratrice di Autostrade Spa aveva impugnato la decisione d’appello per violazione degli artt. 1203, 1205 e 1916 cod. civ. In particolare essa sosteneva che il fenomeno successorio realizzato dalla surrogazione dell’assicuratore includesse anche la legitimatio ad causam accordata alla vittima di un sinistro stradale dall’art. 18 L. 990/1969 (oggi art. 144 Cod. Ass.) poiché il diritto nel quale l’assicuratore si era surrogato era assistito da quel tipo di azione speciale.
La conclusione doveva dunque essere che la surrogante avesse pieno titolo ad agire in giudizio non solo nei confronti dei danneggianti, ma anche nei confronti delle rispettive imprese assicuratrici per la RC.
I motivi della decisione.
La Cassazione parte col ricordare che la surrogazione dell’assicuratore realizza una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso oggetto della copertura assicurativa.
Secondo i giudici di legittimità, l’istituto in questione risponde ad un triplice scopo: evitare l’arricchimento dell’assicurato, che potrebbe derivare dalla possibilità di cumulo tra indennizzo e risarcimento; evitare l’arricchimento del responsabile, che – in assenza di surrogazione – beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato; consentire all’assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e di conseguenza i premi nelle categorie omogenee.
L’assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato-danneggiato nei diritti che questi vanti nei confronti del terzo responsabile. Trattasi di una sostituzione integrale ed omnicomprensiva. Il surrogante “acquista” il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima della surrogazione) e si espone alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato. Nel trasferimento ricadono anche le azioni e gli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela del diritto vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile. Quest’ultimo principio è stato ripetutamente affermato dai Giudici di Legittimità, anche con riferimento ad altre fattispecie [2].
Fondamentale appare chiarire cosa debba intendersi per “terzi responsabili”.
Come già enunciato da Cass. I Civ., 22.12.1976, n. 4710, per “terzi responsabili” ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., come tali legittimati passivamente rispetto all’azione di surrogazione dell’assicuratore, non si deve intendere tutti coloro che a qualsiasi titolo siano debitori del danneggiato, bensì soltanto coloro che per contratto, per fatto illecito, “o per altra legittima causa di obbligazione” sono tenuti a rispondere dell’evento concretante il rischio assicurato.
Tra le altre cause legittime di obbligazione, dobbiamo certamente annoverare le disposizioni di legge: quando è una norma ad attribuire alla vittima dell’illecito un diritto di credito direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, come nel caso di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli o natanti, dall’esercizio della caccia, o dall’esercizio di attività nucleare, l’assicuratore del responsabile non è più soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. Egli diventa uno dei soggetti tenuti, per legge, al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato: diventa un debitore del danneggiato. Pertanto, se il credito di quest’ultimo si trasferisce per effetto di surrogazione, l’assicuratore del responsabile diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato.
Tutte queste considerazioni sono conclusivamente racchiuse nel seguente dictum: “l’assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato vittima d’un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 cod. civ. non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell’assicuratore della RCA di quello”.
[1] A voler essere più precisi, nella precedente formulazione, applicabile al caso di specie (essendosi verificato il fatto nel lontano 1983), le ipotesi di esclusione della surrogazione erano diversamente formulate: “salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici”. Come è agevole constatare, la diversa formulazione non incide sulla presente trattazione.
[2] Secondo Cass. 51/2012 il credito risarcitorio è suscettibile di cessione, ai sensi dell’art. 1260 e segg. cod. civ., ed il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la RCA, non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio. Prima ancora, sempre in tema di cessione, Cass. 11095/2009 aveva affermato che il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Da tanto deriverebbe la legitimatio ad causam del terzo (in sostituzione del cedente) per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la RCA, al risarcimento dei danni.
Per Cass. 13342/2004, l’assicuratore convenuto in giudizio dall’assicurato per il pagamento dell’indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile del danno allo scopo di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all’assicurato a titolo di indennità, potendo egli offrire la prova dell’avvenuto pagamento della medesima in un momento successivo alla pronunzia della sentenza di condanna in favore dell’assicurato e di quella condizionale a suo favore. Cfr. a riguardo anche Cass. 3140/1979, Cass. 4269/1976, App. Genova 16.2.1973.
Per Cass. 16383/2006, per effetto del negozio di cessione del credito, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione. Già in precedenza, Cass. 2737/1961 ricordava che “la cessione di un diritto di credito comporta anche la cessione delle azioni di cognizione e di esecuzione, a questo accessorie, tra le quali sono da annoverare quelle attinenti alla concreta attuazione delle garanzie poste a tutela del credito medesimo”.
Commenti recenti